Nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 è stato pubblicato l’accordo del 17 aprile 2025, stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
L’accordo definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal medesimo decreto.
Entrata in vigore e periodo transitorio
Il presente accordo è in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 24 maggio 2025.
L’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore, durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti.
Per garantire il pieno rispetto degli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro devono partecipare al corso di formazione indicato nella Parte II, punto 3, di questo accordo.
Il corso deve essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo stesso.
I corsi di formazione per datori di lavoro già svolti prima dell’entrata in vigore dell’accordo sono validi, a condizione che i loro contenuti siano conformi a quanto previsto nell’accordo. L’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di conclusione del corso, indicata nell’attestato.
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