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News | 06/03/2024

PATENTE A PUNTI

Pubblicato il DL 2 marzo 2024, n. 19 (decreto PNRR 4)

 Patente a punti lavoro e cantiere 2024: cos’è e come funziona?

Decreto PNRR 4 in Gazzetta, è ufficiale: patente a crediti nei cantieri in vigore dal primo ottobre 2024 per rafforzare la sicurezza sul lavoro in edilizia

 

Il dl 2 marzo 2024, n. 19 (decreto PNRR 4) ha introdotto nuove importanti norme per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri edili.

L’intero Capo VIII (disposizioni urgenti in materia di lavoro) prevede:

             disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (art. 29)

             misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo (Art. 30)

             ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro (Art. 31)

In particolare, all’art. 29 del decreto PNRR4 fa la sua comparsa la patente a crediti per la sicurezza nei cantieri.

La misura, in vigore dal primo ottobre 2024, si propone di instaurare standard di sicurezza più elevati sia per le imprese che per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

L’obiettivo fondamentale è quello di promuovere una cultura della sicurezza diffusa e rigorosa all’interno del settore edilizio, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di incidenti sul lavoro.

Attraverso l’introduzione della patente, il Governo ambisce a migliorare le condizioni di lavoro nel comparto edilizio, garantendo la protezione degli operatori e del pubblico in generale. In vista di nuove disposizioni normative è opportuno assicurare una gestione responsabile dei luoghi di lavoro e dei cantieri per non incorrere in pesanti sanzioni.

Patente a punti cantiere: cos’è?

Il sistema della patente a punti nei cantieri rappresenta un meccanismo pensato per incentivare e premiare le aziende che dimostrano un impegno concreto nell’adozione di misure di prevenzione e miglioramento della sicurezza sul lavoro.

Il decreto PNRR 4 riscrive integralmente l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del Testo Unico della Sicurezza (dlgs. 9 aprile 2008, n. 81).

A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Tale punteggio è di fondamentale importanza poiché funge da indicatore ufficiale dell’idoneità dell’azienda a operare nel settore edilizio, attestando la sua capacità e serietà nell’adottare politiche di sicurezza efficaci.

Il funzionamento del sistema prevede che tale punteggio venga preso in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche o giudicatrici nel momento in cui si trovano a dover assegnare lavori, appalti o incarichi vari. In pratica, il punteggio acquisito diventa un criterio di valutazione aggiuntivo, che si affianca ai tradizionali parametri di selezione, come la competenza tecnica e l’offerta economica. La logica sottostante è quella di favorire un circolo virtuoso in cui le aziende sono motivate a mantenere elevati standard di sicurezza per accedere a maggiori opportunità di lavoro.

In tal modo, il sistema della patente a punti non solo riconosce e valorizza gli sforzi delle aziende responsabili ma contribuisce anche a elevare il livello generale di sicurezza nel settore edilizio, con evidenti benefici sia per i lavoratori che per l’intera collettività.

Patente a punti cantieri: come e a chi si rilascia?

La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

             iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;

             adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37;

             adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;

             possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;

             possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

             possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Questi criteri sono fondamentali per garantire la conformità alle normative vigenti e per assicurare un ambiente di lavoro sicuro e regolare sia per le imprese che per i lavoratori autonomi.

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’art. 19 del dl 36/2022 (Decreto PNRR 2).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.

Esonero per le imprese certificate SOA

Le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, ovvero della qualificazione che autorizza un’azienda del settore delle costruzioni a concorre alle gare d’appalto pubbliche, non sono tenute al possesso della patente a punti per la sicurezza sul lavoro.

Ricordiamo che le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitari.

Patente a punti cantiere: come funziona?

Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse. Questo meccanismo serve a incentivare un comportamento responsabile e conforme alle leggi da parte delle aziende.

Decurtazioni e sanzioni in caso di inadempienze accertate, irregolarità e responsabilità in incidenti

Come già detto, le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nelle attività edili dovranno possedere almeno 15 crediti per poter operare legalmente.

La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

a.            accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: 10 crediti;

mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione; mancata formazione ed addestramento; mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto; mancanza di protezioni verso il vuoto; mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno; lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale); omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto;

b.            accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti;

c.            provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti;

Se è riconosciuta la responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

a.            la morte: 20 crediti;

b.            un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;

c.            un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a 12 mesi.

L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti e i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

Le imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 saranno soggetti a sanzioni amministrative che vanno da 6.000 a 12.000 euro. Questo meccanismo di punizione richiama alla mente il sistema della patente a punti nel campo della guida, con la decurtazione dei punti in caso di infrazioni al Codice della Strada.

In caso di perdita totale dei punti, le conseguenze per l’azienda sono significative e mirano a sottolineare l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza. La perdita di tutti i punti potrebbe comportare la chiusura immediata del cantiere ed esclude l’azienda dalla possibilità di partecipare a future gare d’appalto o di ottenere finanziamenti pubblici per un periodo di 24 mesi.

Inoltre, all’azienda non verrà rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), essenziale per attestare la regolarità contributiva e previdenziale dell’impresa.

Esiste la possibilità di recupero dei punti decurtati. Questo recupero è possibile attraverso la partecipazione attiva del datore di lavoro e del responsabile o direttore tecnico dell’azienda a specifici corsi di formazione. Questi corsi sono progettati per fornire una conoscenza approfondita e aggiornata sulle normative di sicurezza e sulle migliori pratiche da adottare nei luoghi di lavoro, consentendo così alle aziende di migliorare le loro politiche interne di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro.

La frequenza a tali corsi e l’adozione di misure correttive adeguate permettono quindi di reintegrare i punti persi, favorendo un miglioramento continuo nelle pratiche di sicurezza adottate dalle aziende.

Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti; i crediti riacquistati con la formazione non possono superare complessivamente il numero di 15. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e di provvedimenti di decurtazione, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi , la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di provvedimenti sanzionatori.

Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 (attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo).

Ulteriori misure per la sicurezza sul lavoro

Sempre nell’art. 29 sono previste altre misure per la sicurezza e l’emersione del lavoro irregolare.

Attestato, iscrizione nella lista di conformità INL ed esonero dagli accertamenti per le imprese risultate in regola

All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL».

I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

Verifica di congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati

Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10 – bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

L’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.

Accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo

Nel provvedimento troviamo ulteriori disposizioni (art. 30) di:

             carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro);

             natura repressiva (sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori).

All’art. 31 del decreto PNRR 4 è previsto, infine,  un potenziamento delle risorse per la vigilanza sulla sicurezza sul lavoro, con l’arrivo di ben 766 nuovi ispettori del lavoro (466 assunzioni sbloccate da un concorso precedente e 300 nuove assunzioni).

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