L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato una nuova circolare operativa che fa chiarezza sui tempi di obbligatorietà della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, adeguando le procedure ispettive alle novità introdotte dal Nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 e dal D.L. 159/2025.
La regola generale stabilisce che la formazione e l’addestramento sono attività propedeutiche all'impiego e devono essere avviate contestualmente alla costituzione del rapporto di lavoro. Viene definitivamente cancellata la vecchia tolleranza dei 60 giorni per completare i corsi.
🛑 Sospensione per lavoro nero e revoca
In caso di controlli che portino alla sospensione dell'attività per lavoratori irregolari, il datore di lavoro deve regolarizzare non solo i contratti, ma anche gli obblighi di sicurezza.
- Per ottenere la revoca della sospensione: Non è più valido il vecchio termine di 60 giorni. È ora necessario dimostrare che l'attività formativa sia stata programmata e prenotata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile.
- Verbale di prescrizione: Gli ispettori fisseranno un termine massimo non superiore al tempo tecnicamente necessario per frequentare i corsi.
🏨 La deroga per il Settore Turistico e i Pubblici Esercizi
Il Decreto Legge n. 159/2025 ha introdotto un'importante eccezione per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.). In questi settori, considerati a basso livello di rischio:
- La formazione e l’addestramento specifico possono essere completati entro 30 giorni dall'assunzione.
- Il dipendente può quindi iniziare a lavorare prima della fine del percorso formativo.
- Se il contratto dura meno di 30 giorni, la formazione va comunque ultimata in tempi coerenti con la durata del rapporto.
📝 Cosa fare in caso di ispezione nel turismo?
Se l'ispezione avviene entro i primi 30 giorni dall'assunzione e i corsi non sono ancora finiti, il datore di lavoro deve comunque dimostrare di aver avviato tempestivamente le procedure. È necessario esibire via PEC (o con data certa) documenti quali:
- Interlocuzioni e prenotazioni dei corsi con il soggetto formatore o con il docente.
- Richieste di collaborazione inviate agli organismi paritetici.
- Confronti documentati con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Resta in ogni caso l'obbligo tassativo di effettuare l'informazione iniziale del lavoratore (ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/2008) prima di adibirlo alle mansioni.
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