Sicurezza sul lavoro: stop ai 60 giorni per la formazione, ma ci sono deroghe per il turismo
30 ottobre 2026Normativa

Sicurezza sul lavoro: stop ai 60 giorni per la formazione, ma ci sono deroghe per il turismo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato una nuova circolare operativa che fa chiarezza sui tempi di obbligatorietà della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, adeguando le procedure ispettive alle novità introdotte dal Nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 e dal D.L. 159/2025.


La regola generale stabilisce che la formazione e l’addestramento sono attività propedeutiche all'impiego e devono essere avviate contestualmente alla costituzione del rapporto di lavoro. Viene definitivamente cancellata la vecchia tolleranza dei 60 giorni per completare i corsi.


🛑 Sospensione per lavoro nero e revoca

In caso di controlli che portino alla sospensione dell'attività per lavoratori irregolari, il datore di lavoro deve regolarizzare non solo i contratti, ma anche gli obblighi di sicurezza.

  1. Per ottenere la revoca della sospensione: Non è più valido il vecchio termine di 60 giorni. È ora necessario dimostrare che l'attività formativa sia stata programmata e prenotata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile.
  2. Verbale di prescrizione: Gli ispettori fisseranno un termine massimo non superiore al tempo tecnicamente necessario per frequentare i corsi.

🏨 La deroga per il Settore Turistico e i Pubblici Esercizi

Il Decreto Legge n. 159/2025 ha introdotto un'importante eccezione per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.). In questi settori, considerati a basso livello di rischio:

  1. La formazione e l’addestramento specifico possono essere completati entro 30 giorni dall'assunzione.
  2. Il dipendente può quindi iniziare a lavorare prima della fine del percorso formativo.
  3. Se il contratto dura meno di 30 giorni, la formazione va comunque ultimata in tempi coerenti con la durata del rapporto.


📝 Cosa fare in caso di ispezione nel turismo?

Se l'ispezione avviene entro i primi 30 giorni dall'assunzione e i corsi non sono ancora finiti, il datore di lavoro deve comunque dimostrare di aver avviato tempestivamente le procedure. È necessario esibire via PEC (o con data certa) documenti quali:

  1. Interlocuzioni e prenotazioni dei corsi con il soggetto formatore o con il docente.
  2. Richieste di collaborazione inviate agli organismi paritetici.
  3. Confronti documentati con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).


Resta in ogni caso l'obbligo tassativo di effettuare l'informazione iniziale del lavoratore (ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/2008) prima di adibirlo alle mansioni.


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PSQ Varese30 ottobre 2026